La Commissione Europea è recentemente intervenuta, pubblicando delle linee guida volte ad esplicare il contenuto del Regolamento 1912/2018 (le cd Quick Fix Solution). In particolare per ciò che attiene all’ambito delle prove di avvenuta consegna sono stati chiariti alcuni importanti aspetti:
- In primo luogo è stata data risposta al quesito “Cosa succede alle previsioni nazionali?” A tale proposito le note esplicative chiariscono che, anche qualora trovino applicazione le condizioni previste dalla normativa comunitaria, se le normative interne sono maggiormente flessibili rispetto a quelle del Regolamento 2018/1912, queste possono continuare a trovare applicazioni.
- Un altro elemento di particolare rilevanza attiene alla presunzione di avvenuta consegna della merce. In particolare qualora il cedente non riesca ad ottenere le prove di avvenuta consegna della merce, non scatta automaticamente il venire meno della presunzione, ma è invece riconosciuta autonomia alle autorità nazionali relativamente all’accettabilità degli elementi di prova a disposizione dell’azienda. È importante sottolineare che anche qualora le autorità nazionali, riscontrino inesattezze o falsità nei documenti richiesti per provare l’avvenuta consegna della merce, l’azienda rimane nella possibilità di provare l’avvenuta consegna con documenti alternativi.
- Le linee guida forniscono inoltre un’interpretazione del significato di “parti indipendenti” rispetto ai soggetti che devono fornire le prove di avvenuta consegna della merce stabilendo che quest’ultime sono indipendenti quando: non condividono la stessa personalità giuridica e non sussistano legami famigliari o altri legami personali stretti, di gestione di società, proprietà, adesione, legami finanziari o legali.
- È inoltre riconosciuta la possibilità di utilizzare documenti in formato digitale non essendo richiesta la presenza della prova documentale in un determinato formato. Si precisa, rispetto a quest’ultimo punto, che le previsioni nazionali avevano già approvato tale modalità di comunicazione delle prove con la risoluzione 19/E dell’Agenzia delle Entrate.
- Infine, le linee guida forniscono un ulteriore chiarimento rispetto alle tempistiche rispetto alle quali deve essere fornito il documento di avvenuta consegna della merce rilasciato dall’acquirente. In questo caso viene chiarito che qualora, il cedente non riesca ad entrare in possesso del documento entro il termine del decimo giorno del mese successivo a quello di avvenuta consegna della merce, non verrà meno la presunzione di avvenuta consegna se il cedente risulta essere comunque in possesso degli altri documenti indicati dalla normativa.